Design e Qualità del Calore
Con il Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 chi acquista un prodotto per il riscaldamento domestico a biomassa ha la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali se l'acquisto rientra all'interno di un progetto per:
Ristrutturazione edilizia
Riqualificazione Energetica.
La detrazione fiscale per Interventi di Ristrutturazione Edilizia è disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 e prevede una detrazione del 50% in dieci anni sulla spesa effettuata anche per l'acquisto di una stufa,
una cucina o un camino a legno o a pellet effettuato dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, a patto che l'acquisto rientri all'interno di un più ampio progetto di risparmio energetico o ristrutturazione edilizia
della propria abitazione, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
La detrazione fiscale del 50% è ottenibile anche in assenza di opere edilizie, in applicazione della normativa vigente in materia di risparmi energetici. In questo caso la Detrazione Fiscale è ammessa per l'acquisto e
l'installazione di camini e stufe a biomassa aventi un rendimento NON inferiore al 70%.
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare il pagamento tramite bonifico bancario / postale riportante:
1. Causale del versamento
2. Codice fiscale del soggetto che paga
3. Codice fiscale o partita iva del beneficiario del pagamento
Inoltre i contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate.
Potete ottenere una detrazione fiscale Irpef del 50% in dieci anni dell'importo pagato per l'acquisto e l'installazione di una nuova stufa in quanto considerati "opere finalizzate al risparmio energetico" nel contesto di un'attività di ristrutturazione edilizia.
La detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31/12/18.
A partire dal 01 gennaio 2018, le spese sostenute per l'acquisto, la sostituzione (totale o parziale) e la posa in opera di prodotti e impianti a biomassa per il riscaldamento domestico
invernale possono godere di una detrazione fiscale del 50% in dieci anni fino ad un valore massimo di 30.000 euro, se rientrano all'interno di un progetto più ampio di Riqualificazione Energetica della
propria abitazione.
In questa detrazione specifica, che fino alla fine del 2017 era stata fissata nella misura del 65%, rientrano tutti i generatori di calore a biomassa, compresi quelli senza caldaia integrata, che soddisfano i requisiti di emissioni specificati nel vademecum ENEA per le caldaie (comma 344) e nel vademecum ENEA per i generatori di calore (comma 347).
Dal 31/05/16 è entrato in vigore il cosiddetto "Conto Termico 2.0", che rispetto al precedente Conto Energia inaugurato del 2013 prevede alcune semplificazioni e l'ampliamento degli interventi
incentivabili. Si tratta sempre di un contributo in denaro concesso per l'acquisto di stufe, termocamini e caldaie a biomassa che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in
sostituzione di alcune tipologie d'impianti di riscaldamento già esistenti.
Il termine "sostituzione" riferito ai generatori di calore è da intendersi la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10%
della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze. Gli interventi che comportano un incremento della potenza superiore al 10% rispetto a
quella del generatore sostituito non sono ammessi in quanto configurano il potenziamento dell'impianto esistente. Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un incentivo erogato direttamente dal GSE.
Sintesi aliquote IVA applicabili a caminetti e stufe | |||
Fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata | Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a), b) art. 31, legge 457/78 | Restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78 | Costruzione di un'abitazione non di lusso |
Cessioni di beni "finiti" con posa in opera |
10% con la limitazione di alcuni beni significativi | 10% | 4% |
Cessioni di beni "finiti" senza posa in opera |
22% | 10% | 4% |